Chanel contraria all’e-commerce non autorizzato

coco chanel

Non in linea con il suo prestigio

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Una recente pronuncia resa, in via cautelare, dal Tribunale di Milano, Sez. Impresa, in materia di distribuzione selettiva, con ordinanza 11 maggio 2021, n. 3755, ha statuito, riaffermando un principio già noto, che 

il titolare di un marchio di lusso può opporsi all’e-commerce non previamente autorizzato, quando il detto si raffigura come non in linea con il suo prestigio.

Il principio è quello per cui le modalità di vendita, anche attraverso i canali online, di prodotti di lusso da parte di un rivenditore estraneo alla rete di distribuzione selettiva, se non conformi agli standard qualitativi previsti da tale sistema, e dunque lesive del prestigio e dell’immagine dei prodotti di lusso e del relativo marchio, impediscono la normale operatività del principio dell’esaurimento del marchio di cui all’art. 5 c.p.i., riconoscendo, pertanto, al titolare del marchio stesso il diritto di opporsi a tali vendite, come in effetti Chanel ha inteso fare in concreto nella fattispecie.

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