Impossibilità di Registrare come marchio il Volto di una Donna Senza Distintività

Volto di una donna marchio

L'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha recentemente respinto una domanda di registrazione come marchio UE che riguardava la raffigurazione fotografica del volto di una donna, una modella olandese. La richiesta, che coinvolgeva servizi di manichini e fotomodelli per pubblicità o promozione delle vendite (Classe 35) e servizi di manichini e fotomodelli per scopi rilassanti o ricreativi (Classe 41), è stata respinta a causa della mancanza di carattere distintivo intrinseco.

Il Volto di una Donna

Carattere Distintivo Intrinseco e Argomentazioni del Richiedente

L'Ufficio ha stabilito che un marchio può essere rifiutato se privo di carattere distintivo, cioè se non è in grado di creare un collegamento tra il prodotto/servizio offerto e l'origine imprenditoriale. Nel caso specifico, la rappresentazione del volto della donna non è stata ritenuta distintiva, nonostante le argomentazioni del richiedente sulla "unicità" dell'immagine.

L'Ufficio ha sottolineato che l'unicità e la distintività sono concetti diversi e che la semplice unicità di un volto di una donna non è sufficiente per conferire carattere distintivo a un marchio.

Caratteristiche Speciali e Mancanza di Distintività Acquisita

L'Ufficio ha affermato che l'immagine non presentava caratteristiche speciali che potessero influenzare la memoria del consumatore, rendendolo in grado di distinguere i servizi offerti da quel particolare segno.

Nonostante il richiedente avesse sostenuto che l'immagine del volto di una donna si riferiva a una modella di fama internazionale, ciò non ha influito sulla decisione, poiché non è stato dimostrato che il pubblico percepisse l'immagine come un'indicazione diretta dell'origine commerciale.

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